Art. 2.

      1. Le domande per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della difesa dispone il ripristino, previo parere della commissione militare consultiva per le concessioni delle decorazioni al valor militare, entro un anno dall'inoltro della domanda.